diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 16059 del 18/12/2019 Cc. (dep. 27/05/2020) Rv. 279407 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO | Autoriciclaggio - Condotta dissimulatoria punibile - Accertamento “ex ante” - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279407-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

In tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità "ex ante", sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)