Sez. 2, Sentenza n. 4932 del 27/04/1993 (Rv. 482081 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere | Situazione posta a fondamento dell'eccezione opposta in primo grado - Domanda riconvenzionale proposta sulla stessa - Situazione per la prima volta in appello - Inammissibilità - Riproposizione implicita dell'eccezione - Pronuncia sulla stessa - Obbligo del giudice d'appello.
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere
La parte che, allegando la medesima situazione posta a fondamento della eccezione opposta in primo grado, propone, per la prima volta in appello, domanda riconvenzionale, implicitamente ripropone anche l'eccezione, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 346 cod. proc. civ., per cui, dichiarata la inammissibilità della domanda riconvenzionale per violazione del divieto dell'"jus novorum", il giudice di appello non può astenersi dal pronunciare su questa eccezione, dalla quale la domanda riconvenzionale si distingue non per la natura del diritto fatto valere, ma per il più ampio fine che il deducente si propone nel chiedere, in forza della medesima situazione giuridica, un provvedimento sfavorevole all'attore, che implichi il rigetto della domanda da questo proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)