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Sez. L, Sentenza n. 10392 del 23/11/1996 (Rv. 500759 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Nozione - Elemento differenziale rispetto alle mere difese e alle eccezioni - Perseguimento di vantaggio diverso dal semplice rigetto della domanda avversaria - Rilevanza - Conseguenze procedurali nel rito del lavoro - Fattispecie relativa a domanda di accertamento dell'unitarietà del rapporto di lavoro, in caso di stipula di successivi contratti a termine, e a richiesta del convenuto di accertamento dell'assenza dell'obbligo retributivo per gli intervalli non lavorati.
Stato
decisa il 1996-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500759-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE

Le conclusioni del convenuto, attraverso cui lo stesso miri ad ottenere un vantaggio diverso dal semplice rigetto della domanda proposta dall'attore, integrano la proposizione di una domanda riconvenzionale e sono quindi assoggettate alle relative prescrizioni procedurali, quali, nel rito del lavoro, l'inclusione della domanda nella memoria di costituzione, tempestivamente depositata e accompagnata dalla richiesta di rinvio dell'udienza di discussione, ai sensi degli art. 416 e 418 cod. proc. civ. (Nella specie un lavoratore, dedotto di avere lavorato presso lo stesso datore di lavoro in base ad una serie di contratti a termine, da qualificare a tempo indeterminato per difetto della forma scritta e dei presupposti sostanziali di legge, aveva chiesto l'accertamento dell'unicità del rapporto e della sua decorrenza dalla prima assunzione, senza peraltro formulare ulteriori domande consequenziali; il datore di lavoro in sede di note difensive istruttorie di cui all'art. 420, sesto comma, cod. proc. civ. aveva in via subordinata fatto valere la circostanza - già accennata dall'attore - dell'esecuzione del rapporto solo in una parte di ciascun anno e la conseguente limitazione del diritto alla retribuzione; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato tale richiesta come domanda riconvenzionale, sulla base del principio sopra riportato e dell'ulteriore rilievo che la relativa istanza avrebbe comportato un effetto modificativo sul diritto fatto valere dall'attore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)