Sez. L, Sentenza n. 20898 del 05/10/2007 (Rv. 599692 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro - Decreti ministeriali - Natura - Fonte di normazione subprimaria - Esame diretto ed interpretazione da parte del giudice di legittimità ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. - Canone interpretativo ex art. 12 preleggi - Criterio della prevalenza della denominazione espressa della lavorazione - Rilevanza - Analisi tecnica dell'attività produttiva specifica - Sussidiarietà - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
In tema di tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro all'I.N.A.I.L., i decreti ministeriali costituiscono regolamenti delegati, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di esame diretto e di interpretazione da parte del giudice di legittimità, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., il quale dovrà applicare i canoni dettati dall'art. 12 delle preleggi per le fonti normative primarie o subprimarie, estesi ai criteri di classificazione stabiliti negli artt. 2, 3, e 4 della tariffa, per i quali vale il canone della prevalenza ("ubi voluit, dixit") della denominazione espressa della lavorazione, con ciò intendendo il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in essa descritto, comprese le operazioni complementari (art. 2), essendo consentito il ricorso all'analisi tecnica dell'attività produttiva specifica solo nelle ipotesi di lavorazione non espressamente prevista in tariffa (art.4). (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in riferimento ad attività di autosalone svolta dal datore di lavoro, aveva applicato la voce 9330 del d.m. 18 giugno 1988, che menziona espressamente i magazzini di vendita, le autorimesse, gli autosaloni, respingendo le censure del datore di lavoro di erronea classificazione secondo cui i dipendenti avrebbero dovuto essere classificati nella voce 0843, che si riferisce al personale non previsto da altre voci di tariffa che nell'esercizio delle proprie mansioni si avvale, in via occasionale, di veicoli a motore personalmente condotto).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 360 ter, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988, Regio Decr. 30/06/1965 num. 1124 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)