Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22478 del 22/10/2014 (Rv. 632952 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Condono ex art. 2, comma 7, della legge n. 244 del 2007 - Violazione dell'art. 23 cod. strada - ApplicabilitĂ - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
L'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto una ipotesi di condono per l'omesso versamento dei tributi comunali in materia di affissione e pubblicitĂ , non si applica alle sanzioni irrogate per la violazione dell'art. 23 cod. strada (nella specie, per la collocazione di impianti pubblicitari di carattere politico lungo le strade), trattandosi di disposizione diretta a sanzionare condotte suscettibili di ingenerare pericoli per la circolazione stradale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)