Sez. 2, Sentenza n. 1040 del 25/01/2012 (Rv. 621168 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione di affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari - Partito politico beneficiario della pubblicità - Responsabilità solidale con l'autore materiale della violazione - Sussistenza - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazione dell'art. 23 del codice della strada, che sanziona l'affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari lungo le strade, è tenuto al pagamento della sanzione, in solido con l'autore materiale della violazione, anche il partito politico proprietario dei manifesti e beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che l'art. 6 primo e terzo comma, della legge 24 novembre 1971, n. 689 individua nella proprietà del mezzo usato per la commissione dell'infrazione e nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l'interesse ovvero gli scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto, i titoli stessi della solidarietà del proprietario o di detti enti con l'autore della violazione, indipendentemente dalla identificazione della persona fisica che ha commesso materialmente la violazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di pace, che aveva ritenuto che il partito politico - il quale aveva proposto opposizione al verbale di contestazione della violazione di affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari in suo favore - fosse tenuto al pagamento della sanzione per non aver dato prova dell'insussistenza della sua responsabilità).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Cod. Strada art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)