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Sez. U, Ordinanza n. 17655 del 19/07/2013 (Rv. 627550 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI | Atto soprassessorio - Immediata impugnabilità - Fondamento - Fattispecie in tema di domanda di reiscrizione nell'albo dei medici-chirurghi.
Stato
decisa il 2013-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627550-01

ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'atto soprassessorio, con il quale la P.A. rinvia ad un accadimento futuro ed incerto nell'"an" e nel "quando" il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, costituisce un vero e proprio diniego a provvedere, come tale determinante un arresto a tempo indeterminato del procedimento attivato dal privato, lesivo della posizione giuridica del richiedente. Ne consegue che, ancorché non definitivo, tale atto - paralizzando la situazione giuridica del soggetto destinatario dello stesso e rendendola di fatto inutilizzabile per un periodo di tempo non definito - è immediatamente impugnabile, onde consentire il controllo di legittimità da parte del giudice competente. (In forza di tale principio, la Suprema Corte - qualificato come atto soprassessorio una nota con la quale era stata comunicata ad un medico-chirurgo la non accoglibilità, allo stato, della domanda di reiscrizione nel relativo albo professionale per la ritenuta mancanza di idonea documentazione in ordine ai requisiti necessari - ha ritenuto lo stesso equipollente ad un atto di diniego, riconoscendone l'impugnabilità innanzi alla Commissione centrale per le professioni sanitarie).

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)