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Sez. U, Sentenza n. 5194 del 21/02/2019 (Rv. 652860 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI | Atto endoprocedimentale - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Eccezioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652860-01

ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

In tema di procedimento amministrativo, l'atto endoprocedimentale che non possa essere considerato come un diniego esplicito, né come un provvedimento dotato di autonoma capacità lesiva, è impugnabile solo unitamente all'atto conclusivo del procedimento amministrativo e non autonomamente, ad eccezione dei casi in cui assuma carattere di vincolatività, determinando in via inderogabile il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento, ovvero comporti un arresto procedimentale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'autonoma impugnabilità dell'atto interlocutorio con il quale la Regione, esaminando una richiesta di autorizzazione alla derivazione di acque ad uso idroelettrico, aveva invitato l'istante a produrre ulteriore documentazione, essendo tale provvedimento inidoneo a determinare la stasi del procedimento, e ciò anche nel caso di inottemperanza della parte all'invito di integrazione documentale, atteso che l'esercizio del potere di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990, non elide il dovere della P.A. di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge citata).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 com. 1, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 6 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)