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Sez. 3, Sentenza n. 2308 del 15/07/1971 (Rv. 353169 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - DEROGA CONVENZIONALE - ESCLUSIVITA DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DESIGNATO - NECESSITA DI ESPRESSA ED UNIVOCA PATTUIZIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353169-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - DEROGA CONVENZIONALE - ESCLUSIVITA DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DESIGNATO - NECESSITA DI ESPRESSA ED UNIVOCA PATTUIZIONE.*

La deroga convenzionale alla Competenza territoriale, prevista nel secondo comma dell'art 29 cod proc civ, si ha quando le parti abbiano manifestato la volonta univoca, ancorche non rivestita di forme particolari, non soltanto di derogare all'ordinaria Competenza ma altresi di sottrarre la Competenza agli altri fori previsti dalla legge. (Conf 3653'69, mass n 343886' 2380'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)