Sez. 6, Sentenza n. 4682 del 10/01/1977 Ud. (dep. 02/04/1977) Rv. 135574 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO MATERIALE - INSUFFICIENZA DI PROVE SULLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - ASSOLUZIONE DAL REATO DI RICETTAZIONE - FORMULA PIENA - DUBBI SULL'AUTORE DEL REATO PRESUPPOSTO - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA FORMULA ASSOLUTORIA - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO MATERIALE - INSUFFICIENZA DI PROVE SULLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - ASSOLUZIONE DAL REATO DI RICETTAZIONE - FORMULA PIENA - DUBBI SULL'AUTORE DEL REATO PRESUPPOSTO - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA FORMULA ASSOLUTORIA - ESCLUSIONE.*
Presupposto della ricettazione, dato il suo carattere accessorio, e l'esistenza di un delitto anteriore. Sul piano dei rapporti fra accertamento del reato principale e ricettazione il suddetto principio, secondo cui non V'e delitto accessorio se non V'e delitto principale, trova applicazione nel senso che quando la prova della provenienza della cosa dal delitto sia insufficiente, quando cioe il dubbio investe la sussistenza oggettiva del reato presupposto, non puo farsi luogo all'assoluzione dal delitto di ricettazione per insufficienza di prove, ma deve adottarsi la formula pienamente liberatoria. L'assoluzione con formula dubitativa e invece consentita se l'incertezza del reato presupposto riguarda la attribuzione del fatto all'imputato e non la sua sussistenza oggettiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)