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Sez. 5, Sentenza n. 2533 del 21/11/1984 Ud. (dep. 19/03/1985) Rv. 168343 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - RICETTAZIONE - PROVA INSUFFICIENTE DELL'ILLECITÀ PROVENIENZA DELLA COSA - FORMULA ASSOLUTORIA "PER NON AVER COMMESSO IL FATTO" - ESCLUSIONE - FORMULA "PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE" - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168343-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - RICETTAZIONE - PROVA INSUFFICIENTE DELL'ILLECITÀ PROVENIENZA DELLA COSA - FORMULA ASSOLUTORIA "PER NON AVER COMMESSO IL FATTO" - ESCLUSIONE - FORMULA "PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE" - NECESSITÀ.*

In tema di ricettazione, ove la prova della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta sia insufficiente, l'imputato va assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" e non con quella "per non aver commesso il fatto". (V mass n 135574; (V mass n 112955).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)