Sez. L, Sentenza n. 12548 del 22/11/1991 (Rv. 474730 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Sgravi per il Mezzogiorno - Condizione - Territorialità della prestazione lavorativa - Valutazione secondo criteri diversi per gli addetti alle imprese di trasporto - Divieto.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)
Gli sgravi contributivi di cui all'art. 18, commi primo e quarto, della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 concernono solo le retribuzioni dei lavoratori che prestano la loro opera nei territori del Mezzogiorno (indicati dall'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523) e cioè che vivono in tale particolare area geografica; il requisito della territorialità della prestazione lavorativa non può ritenersi soddisfatto dalla mera integrazione del lavoratore nella struttura aziendale dell'impresa avente sede nel Mezzogiorno, ma esige anche la localizzazione in tale area dell'attività svolta dal prestatore, e non può essere valutato secondo criteri diversi per gli addetti alle imprese di trasporto.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 1, Legge 25/10/1968 num. 1084 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)