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Sez. L, Sentenza n. 2639 del 25/03/1997 (Rv. 503249 - 01)

INDUSTRIA - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO | Beneficio degli sgravi contributivi - Presupposti - Localizzazione dell'attività svolta dai lavoratori nelle aree del Mezzogiorno - Necessità - Temporaneo svolgimento dell'attività fuori di tali aree - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503249-01

INDUSTRIA - INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO

Nella disciplina dell'art. 59 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, il beneficio degli sgravi contributivi a favore delle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 dello stesso T.U. presuppone sia l'ubicazione dell'azienda in tali zone, sia l'impiego dei dipendenti nei territori agevolati. Il requisito della territorialità, riferito direttamente alla prestazione lavorativa, non può ritenersi soddisfatto dalla mera integrazione del lavoratore nella struttura aziendale dell'impresa avente sede nel Mezzogiorno, ma esige anche la localizzazione in tale area dell'attività svolta dal prestatore di opere, e non può essere conseguentemente ravvisato per le prestazioni rese anche temporaneamente fuori della suindicata area territoriale, come nell'ipotesi di mutamenti non definitivi del luogo di lavoro di dipendenti inviati a svolgere la propria opera presso cantieri esterni per la realizzazione di determinate opere.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)