diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 16920 del 21/07/2009 (Rv. 609572 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - REGOLAMENTO - IMPUGNAZIONE | Obbligazioni assunte dall'amministratore nei confronti dei terzi - Natura parziaria - Derogabilità - Conseguenze - Obbligo di escutere preventivamente i condomini morosi - Accordo limitativo della parziarietà - Configurabilità - Intervenuto mutamento del diritto vivente - Rilevanza ai soli fini interpretativi.
Stato
decisa il 2009-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609572-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - REGOLAMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di condominio, la natura parziaria delle obbligazioni contratte dall'amministratore nei confronti dei terzi non esclude la validità dell'accordo transattivo stipulato con l'impresa esecutrice di opere di rifacimento dello stabile condominiale, in forza del quale quest'ultima si sia impegnata ad eseguire eventuali pignoramenti esclusivamente nei confronti dei condomini morosi e ad agire nei confronti degli altri soltanto in caso di accertata incapienza dei primi, avuto riguardo alla derogabilità della disciplina legale, rispetto alla quale la regolamentazione pattizia in questione si pone come clausola limitativa della parziarietà dell'obbligazione. (Nell'affermare l'anzidetto principio, la S.C. ha precisato che l'intervenuto mutamento del diritto vivente in ordine alla natura, solidale o parziaria, di tali obbligazioni assumeva rilievo esclusivamente ai fini dell'interpretazione di tale accordo, che nel precedente assetto interpretativo si prestava ad essere qualificato come limitativo della solidarietà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1295, Cod. Civ. art. 1314

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)