Sez. 3, Sentenza n. 24792 del 08/10/2008 (Rv. 604817 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE | Obbligazioni del "de cuius" - Art. 752 cod. civ. - Ripartizione "pro quota" tra gli eredi - Art. 754 cod. civ. - Rapporti tra coeredi e creditori - Derogabilità delle norme indicate - Configurabilità - Adempimento dell'intero debito da parte di un solo coerede - Ammissibilità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE
In tema di debiti ereditari, sia l'art. 752 cod. civ., che concerne i rapporti tra coeredi, sia l'art. 754 cod. civ., in base al quale i creditori possono pretendere nei confronti di ciascun erede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria, sono, anche tacitamente, derogabili dagli eredi e non impediscono che un solo coerede assuma l'obbligo di adempiere l'intero debito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 754
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)