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Sez. U, Ordinanza n. 28691 del 10/07/2002 Cc. (dep. 25/07/2002) Rv. 222002 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione del procedimento - Periodi di custodia presofferti - Computo - Preclusione - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222002-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 13 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, cod.proc.pen., nella parte in cui impedisce di tenere conto - ai fini del computo dei termini massimi di fase stabiliti dal successivo articolo 304, comma 6 - dei periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito. (Vedi Corte costituzionale n. 292 del 1998 e n. 529 del 2000)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)