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Sez. 1, Sentenza n. 7785 del 24/01/2008 Cc. (dep. 20/02/2008) Rv. 239235 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regresso del procedimento - Computo dei termini massimi di fase - Inclusione dei periodi detentivi imputabili a gradi o fasi diverse - Annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione soltanto "quoad poenam" - Applicabilità dei soli termini di durata complessiva della custodia cautelare previsti dagli artt. 303 comma quarto e 304 comma sesto cod. proc. pen..
Stato
decisa il 2008-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239235-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di durata della custodia cautelare, a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen., operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 299 del 22 luglio 2005, quando ha luogo il regresso del procedimento a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, ai fini del computo dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., si deve tenere conto anche del periodo di custodia cautelare sofferto durante la pendenza del procedimento in cassazione. Tuttavia, nel caso in cui sia stata pronunciata doppia sentenza conforme sulla responsabilità, non annullata sul punto in sede di legittimità, sono applicabili soltanto i termini di durata complessiva della custodia cautelare previsti dagli artt. 303 comma quarto e 304 comma sesto cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)