Sez. 1, Sentenza n. 25850 del 02/12/2011 (Rv. 620810 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA | Esercizio da parte del creditore dell'alienante - Trascrizione anteriore al fallimento - Procedibilità dopo la dichiarazione di fallimento dell'acquirente - Condizioni - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
Il divieto di azioni esecutive individuali posto dall'art. 51 legge fall. non osta alla procedibilità della revocatoria ordinaria già promossa dal creditore dell'alienante, ove la domanda ex art. 2901 cod. civ. sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente; diversamente, il creditore dell'alienante, pur trovandosi nella condizione di opponibilità alla massa, ai sensi dell'art. 45 legge fall., dell'azione proposta, resterebbe privo della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. e l'atto fraudolento gioverebbe ai creditori dell'acquirente fallito (per la sola sostituzione a questi dal curatore); l'azione revocatoria, infatti, pur se preordinata al soddisfacimento esecutivo del creditore, non può considerarsi un'azione esentiva, volta com'è a rendere in opponibile al creditore l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2915 com. 2, Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)