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Sez. 3, Sentenza n. 1292 del 07/03/1981 (Rv. 411888 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE - ESTENSIONE - AZIONI DIRETTE AD ATTUARE LA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411888-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE - ESTENSIONE - AZIONI DIRETTE AD ATTUARE LA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - INCLUSIONE.*

Il divieto posto dall'art 51 della legge fallimentare di iniziare o proseguire, dal giorno della dichiarazione di fallimento, azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento concerne - attesa la ratio di assicurare la par condicio creditorum - non solo le azioni esecutive vere e proprie, ma anche quelle dirette ad attuare la conservazione della garanzia patrimoniale (nella specie: Azione revocatoria ex art 2901 cod civ), le quali, pur rivestendo carattere strumentale, sono tuttavia preordinate all'esecuzione e quindi rientrano nella previsione della norma suindicata. (V 1759/66, mass n 323423; (V 789/62, mass n 251267).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)