Sez. 5, Sentenza n. 1399 del 19/03/1997 Cc. (dep. 06/05/1997) Rv. 207399 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 623 cod. proc. pen. - Nullità - Esclusione - Fattispecie: giudizio di rinvio innanzi alla stessa sezione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
Nell'ipotesi di violazione dell'art. 623 lett. c) cod. proc. pen. (nel caso di giudizio di rinvio svolto dinanzi alla stessa sezione che ha emesso la sentenza impugnata) non è prevista la sanzione processuale della nullità, ne può farsi riferimento all'art. 178 primo comma lett. a) cod. proc. pen., poiché le "condizioni di capacità del giudice" sono quelle stabilite dall'ordinamento giudiziario e non da disposizioni del codice di procedura penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)