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Sez. 3, Sentenza n. 436 del 14/11/2006 Ud. (dep. 12/01/2007) Rv. 235503 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Erronea indicazione del giudice competente - Mancata correzione dell'errore ai sensi dell'art.130 cod.proc.pen. - Radicamento della competenza - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235503-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE

Non è deducibile in sede di legittimità il difetto di competenza del giudice di rinvio che abbia pronunciato sentenza a seguito di pronunciato annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, in violazione della lettera c) dell'art.623 cod.proc.pen., senza che si sia successivamente fatto ricorso alla procedura di correzione dell'errore prevista dall'art.130 cod.proc.pen., essendosi il giudice di merito correttamente attenuto al principio fissato dal primo comma dell'art.627 cod.proc.pen., che non consente di discutere la competenza fissata nella sentenza di annullamento (Nel caso di specie la Corte, nel rilevare che probabilmente per mero errore la sentenza di annullamento non aveva considerato che la Corte di Appello di Salerno si compone di unica sezione penale, ha evidenziato come il collegio di rinvio fosse comunque composto di magistrati diversi da quelli che avevano pronunciato la sentenza annullata, così non configurandosi in concreto alcuna delle situazioni di incompatibilità che la lettera "c" dell'art.623 cod.proc.pen. intende evitare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)