Sez. U, Sentenza n. 3608 del 06/04/1991 (Rv. 471571 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Ente pubblico non economico - Istituzione di un cantiere scuola - Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato - Utilizzazione da parte dell'ente per i suoi fini pubblicistici delle prestazioni del lavoratore - Inserimento del medesimo nell'apparato organizzativo dell'ente - Rapporto di pubblico impiego - Configurabilità - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
Nel caso in cui l'istituzione di un cantiere-scuola abbia costituito l'occasione per l'instaurazione di un normale rapporto di lavoro subordinato, con l'utilizzazione, da parte dell'ente pubblico non economico e per i suoi fini pubblicistici, delle prestazioni del lavoratore, inserito nell'apparato organizzativo dell'ente medesimo, senza alcun riferimento a finalità assistenziali di natura didattica o formativa, è configurabile - malgrado la temporaneità del rapporto o il suo assoggettamento a disciplina sostanziale di natura privatistica - un rapporto di pubblico impiego, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 59, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)