Sez. U, Sentenza n. 10459 del 23/04/2008 (Rv. 602936 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Istituzione di "cantiere scuola lavoro" - Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato - Condizioni - Natura di impiego pubblico - Configurabilità - Controversie relative in regime di impiego pubblico privatizzato - Riparto della giurisdizione - Procedure concorsuali di assunzione sino all'approvazione della graduatoria dei vincitori - Riserva al giudice amministrativo - Fase successiva all'approvazione della graduatoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Nel caso in cui l'istituzione di un cantiere-scuola abbia costituito l'occasione per l'instaurazione di un normale rapporto di lavoro subordinato, con l'utilizzazione, da parte dell'ente pubblico non economico e per i suoi fini pubblicistici, delle prestazioni del lavoratore, inserito nell'apparato organizzativo dell'ente medesimo, senza alcun riferimento a finalità assistenziali di natura didattica o formativa, è configurabile - malgrado la temporaneità del rapporto o il suo assoggettamento a disciplina sostanziale di natura privatistica - un rapporto di pubblico impiego. Ne consegue che, in regime di impiego pubblico privatizzato, le relative controversie seguono, quanto al riparto di giurisdizione, le regole previste dall'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001), essendo, quindi, attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte quelle inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, giacché la riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 68 (ora art. 63), concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguardano la fase successiva a detta approvazione. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia per l'assunzione promossa dal primo classificatosi nella selezione indetta, nel marzo 1999, da un Comune al fine di assumere disoccupati da utilizzare in "cantiere scuola e lavoro" - con trasformazione del rapporto, alla scadenza, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal bando di selezione - dove il ricorrente medesimo non contestava la graduatoria dei vincitori e, anzi, basava su di essa il proprio diritto).
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 59, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)