Sez. 1, Sentenza n. 21930 del 12/10/2006 (Rv. 595097 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Domande principale e riconvenzionale di valore rispettivamente inferiore e superiore ad euro 1100, 00 - Pronunzia secondo equità - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Appellabilità della sentenza - Rinuncia alla domanda riconvenzionale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Nel caso in cui sia proposta al giudice di pace domanda principale di valore non eccedente i limiti previsti per la decisione secondo equità (euro 1100, 00) e domanda riconvenzionale di valore eccedente detti limiti, l'intera causa va decisa secondo diritto e la sentenza è appellabile (e non ricorribile per cassazione), atteso che, nella determinazione del valore della causa, ai fini impugnatori, occorre tener conto della domanda riconvenzionale, ancorchè in concreto vi sia stata rinuncia alla stessa. Infatti, il riferimento, operato dalla disciplina codicistica (artt. 5 e 10 cod. proc. civ.) alla domanda come criterio di determinazione del valore della causa è di contenuto, e non diacronico, sancendo solo la necessità del riferimento allo stato di fatto esistente al tempo della domanda, mentre, ai fini della individuazione del regime impugnatorio, occorre aver riguardo all'intero ambito della controversia, come individuato anche attraverso l'ampliamento delle domande avanzate e, per converso, la rinuncia alle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)