Sez. 1, Sentenza n. 5544 del 14/03/2005 (Rv. 580970 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Domanda principale di valore inferiore a 1.100 euro e domanda riconvenzionale eccedente detto importo - Sentenza - Regime delle impugnazioni - Ricorso per cassazione avverso la statuizione sulla domanda principale e appello avverso quella sulla riconvenzionale - Configurabilità - .
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Ai fini della individuazione del giudice competente all'impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace, qualora la decisione sulla domanda principale sia ricorribile per cassazione in quanto riguarda una domanda di valore non superiore ai mille e cento euro, mentre la domanda riconvenzionale superi tale importo e la stessa competenza per valore del giudice di pace, le due statuizioni sono soggette a due distinti mezzi di impugnazione, ed ognuna di esse può formare oggetto d'impugnazione esclusivamente secondo il mezzo di gravame suo proprio: in particolare, tutte le statuizioni relative alla domanda principale ed anche le statuizioni di carattere processuale adottate sulla domanda riconvenzionale ai fini di statuire sul permanere o meno della competenza del giudice di pace a conoscere sulla domanda principale, da decidersi secondo equità, sono impugnabili con ricorso per cassazione, mentre sono appellabili - e non ricorribili per cassazione - le statuizioni con le quali, nella stessa sentenza, si sia eventualmente deciso sulla domanda riconvenzionale eccedente il valore di mille e cento euro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)