Sez. 5, Sentenza n. 21467 del 15/04/2009 Ud. (dep. 22/05/2009) Rv. 243896 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsa attestazione del coniuge che, in sede di trascrizione tardiva del matrimonio, dichiari la sussistenza dei requisiti di conoscenza e di non opposizione alla relativa istanza da parte dell'altro coniuge - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen..
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta del coniuge che, in sede di istanza di trascrizione tardiva del matrimonio concordatario, dichiari, contrariamente al vero, che l'altro coniuge è a conoscenza e non si oppone alla suddetta istanza, considerato che la previsione di cui all'art. 8 dell'Accordo di revisione del concordato con la S.Sede prevede che la trascrizione del matrimonio possa essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)