Sez. 5, Sentenza n. 13556 del 07/03/2008 Ud. (dep. 31/03/2008) Rv. 239827 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falsa attestazione in ordine al possesso dei requisiti morali richiesti per l'esercizio di attività commerciale - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen..
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali richiesti, ex art. 5, commi secondo e quarto D.Lgs. n. 114 del 1998, per l'esercizio di attività commerciali omettendo - ancorché il modulo sottoscritto indichi esplicitamente tutte le ipotesi ostative e tutti gli avvertimenti per il caso di falsità - di avere subito una sentenza di applicazione della pena per delitto (nella specie ricettazione), in quanto le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, "sono considerate come fatte a pubblico ufficiale" e, d'altro canto, l'atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse è destinato a provare la verità dei fatti attestati e a produrre specifici effetti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)