Sez. 5, Sentenza n. 14345 del 07/10/2002 (Rv. 557796 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Avviso di liquidazione di imposta suppletiva - Impugnazione - Giudizio - Pendenza - Atti diretti alla riscossione dell'imposta - Emissione - Preclusione - Fondamento (Fattispecie in tema di INVIM).
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In pendenza di un giudizio avverso un atto d'imposizione di imposta suppletiva (nella specie, avvisi di liquidazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili) l'amministrazione finanziaria non può procedere all'emissione di atti ulteriori, quali ingiunzioni e cartelle di pagamento, che, in quanto direttamente finalizzati alla riscossione dell'imposta in questione, postulano la definitività degli atti che li abbiano preceduti. L'art. 56, comma primo, lettera b), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dettato in materia di imposta di registro, ed applicabile anche all'INVIM in forza del rinvio dell'art. 31, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, stabilisce infatti che le imposte suppletive "sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata", ed un siffatto principio è stato successivamente ribadito dall'art. 68, comma terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale "le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione".
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 56 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)