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Sez. 5, Sentenza n. 1906 del 30/01/2007 (Rv. 596619 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 9-bis del d.l. n. 79 del 1997 - Somme comunque dovute - Portata - Coordinamento con l'art. 68, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Pene pecuniarie - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596619-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, con riguardo alla definizione delle liti pendenti previste dal d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, la previsione dell'art. 9-bis, comma 7, secondo cui "restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate", va coordinata con il disposto dell'art. 68, comma 3 (nel testo applicabile "ratione temporis"), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a tenore del quale "le imposte suppletive e le sanzioni pecuniarie debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione" (nella specie, la S.C. ha rilevato che il giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di mora relativo a cartella esattoriale con cui era stato richiesto il pagamento, tra l'altro, di pene pecuniarie, era, alla data di riferimento, ancora pendente, e la sentenza di merito non era stata notificata al contribuente, sicché, in forza del principio di certezza nei rapporti giuridici, dovendo essere cristallizzate le condizioni di applicazione di una sanatoria o di un condono in base alla situazione al momento della proposizione della domanda, le dette sanzioni pecuniarie non erano dovute).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)