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Sez. 3, Sentenza n. 742 del 23/02/1998 Cc. (dep. 22/04/1998) Rv. 210514 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Nozione - Differenza con la previsione di cui all'art.192 c.p.p.
Stato
decisa il 1998-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210514-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di misure cautelari personali l'indizio richiesto dall'art. 273 c.p.p. ai fini della adozione della misura non coincide con quello di cui all'art. 192, comma secondo, che indica i criteri di valutazione della prova logica indiziaria, necessaria e sufficiente per affermare la responsabilità dell'imputato. L'art. 273 c.p.p. non richiede, infatti, anche la univocità e la convergenza dei dati indizianti, ma soltanto la gravità di essi. Il concetto di gravità non può essere identificato poi con quello di sufficienza dal quale si distingue sia quantitativamente che qualitativamente, non dovendo raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, ma l'alta probabilità della attribuibilità del reato all'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)