Sez. 1, Sentenza n. 4273 del 23/04/1997 Cc. (dep. 23/07/1997) Rv. 208413 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata in reità - Requisiti perché integri i gravi indizi di colpevolezza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di provvedimenti di coercizione personale, qualora venga in rilievo una chiamata in reità o correità, questa deve essere prudentemente verificata innanzi tutto come intrinsecamente attendibile - sotto il profilo della genuinità, della spontaneità, della costanza, della coerenza logica, del tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, secondo che costui riferisca vicende alle quali abbia partecipato o assistito ovvero che abbia appreso "de relato" - ed essere, infine, confortata da un principio di riscontro obiettivo ed estrinseco di qualsiasi natura, rappresentativo o logico, la cui specie non può essere predeterminata, ma che deve risultare compatibile con le dichiarazioni accusatorie del coindagato o dell'indagato di reato connesso o interprobatoriamente collegato, e tale da consentire un collegamento diretto e univoco, sul piano logico-storico, con i fatti per cui si procede, pur non essendo, d'altro canto, necessario che i riscontri riguardino individualmente ciascuno degli indiziati, fermo restando, però, che l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della chiamata non deve raggiungere quella valenza probatoria di conclusiva certezza per l'affermazione di responsabilità e per la condanna voluta dall'art. 192, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)