Sez. 1, Sentenza n. 4496 del 23/08/1985 (Rv. 441959 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - OCCUPAZIONE DI FONDO PRIVATO CON INSTALLAZIONE DI LINEA ELETTRICA - CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DELLO ENEL PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - DOMANDA RICONVENZIONALE DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - ACCOGLIMENTO - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SECONDO I CRITERI FISSATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1980 N. 385 - PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 1 CIT. - EFFETTI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - OCCUPAZIONE DI FONDO PRIVATO CON INSTALLAZIONE DI LINEA ELETTRICA - CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DELLO ENEL PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - DOMANDA RICONVENZIONALE DI COSTITUZIONE COATTIVA DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - ACCOGLIMENTO - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SECONDO I CRITERI FISSATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1980 N. 385 - PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 1 CIT. - EFFETTI.*
Nella controversia promossa nei confronti dell'ENEL per il risarcimento del danno conseguente all'occupazione del fondo privato con l'installazione di linea elettrica, e con riguardo alla sentenza del giudice del merito, che abbia accolto la domanda riconvenzionale di Costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, determinando la relativa indennità secondo i criteri fissati in materia di espropriazione dall'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385, la proposizione di ricorso per Cassazione, per denunciare l'erronea interpretazione della norma suddetta, è idonea a rendere rilevante la declaratoria d'incostituzionalità del citato art. 1, di cui alla pronuncia della Corte costituzionale n. 223 del 1983, ancorché sopravvenuta dopo il ricorso stesso, ed impone quindi la Cassazione della sentenza impugnata, affinché il giudice di rinvio proceda autonomamente alla individuazione della disciplina applicabile dopo l'intervento della Corte costituzionale, senza restare vincolato dall'eventuale esclusione, da parte della sentenza annullata, dell'applicabilità dell'art. 123 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 (e quindi con possibilità di osservare il principio, secondo il quale, in caso di servitù di elettrodotto imposta con sentenza, la Determinazione dell'indennità è regolata dal predetto art. 123 e non dalle norme che riguardano i procedimenti espropriativi). (V 3950/83, mass n 428887).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)