Sez. 1, Sentenza n. 33819 del 20/06/2014 Cc. (dep. 30/07/2014) Rv. 261092 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione degli atti da parte del P.M. - Supporti informatici utilizzati ai fini dell'applicazione della misura - Esiti riportati nell'annotazione di P.G. - Configurabilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi del comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, (nella specie, ritraenti le sequenze della azione delittuosa) quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)