Sez. 3 - , Sentenza n. 169 del 30/10/2019 Cc. (dep. 07/01/2020) Rv. 278273 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione atti al tribunale del riesame - Art. 600-quater cod. pen. - Supporti informatici riportanti immagini e video a contenuto pedopornografico - Corpo del reato - Atti la cui mancata trasmissione rileva ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. - Esclusione
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di impugnazioni cautelari, non costituiscono atti, la cui mancata trasmissione rileva ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., i supporti informatici riportanti le immagini e i video a contenuto pedopornografico, che rappresentano, infatti, il corpo del reato di cui all'art. 600-quater cod. pen., dovendo invece essere trasmesse al tribunale del riesame le relazioni di servizio della polizia giudiziaria descrittive del contenuto di tali supporti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)