Sez. 1 - , Sentenza n. 31970 del 17/11/2023 (Rv. 669570 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO | Finanziamento con fondi comunitari - Rimborso delle sole spese sostenute - Loro pagamento mediante assegno bancario saldato dopo la scadenza del termine di rendicontazione, ma quietanzato dalla controparte - Possibilità di una loro ripetizione in assenza di incasso degli assegni - Esclusione - Ragioni.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO
In tema di liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione di un progetto finanziato con fondi comunitari, per il rimborso delle sole spese sostenute è sufficiente che il pagamento, avvenuto mediante assegno bancario saldato dopo la scadenza del termine di rendicontazione, sia stato quietanzato dalla controparte, sicché, in presenza di tali presupposti, non è possibile chiederne la ripetizione, non potendo essere messa in discussione, per la normativa unionale, l'effettività del pagamento debitamente quietanzato dalla controparte.
Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 736 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 21/06/1999 num. 1260 art. 32 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 28/07/2000 num. 1685
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)