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Sez. 3, Sentenza n. 26161 del 12/12/2014 (Rv. 633548 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO | Venuta ad esistenza come mezzo di pagamento - Consegna - Sufficienza - Effetto estintivo dell'obbligazione del debitore - Incasso - Necessità.
Stato
decisa il 2014-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633548-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO

In caso di emissione di assegno bancario postdatato, la consegna del titolo, nell'identificare il distacco dello stesso dalla sfera giuridica del traente ed il suo passaggio nella disponibilità del prenditore, rileva ai soli fini della sua venuta ad esistenza, che consente al creditore di esigere immediatamente il pagamento, fermo restando che l'effetto solutorio-liberatorio si realizza esclusivamente con l'incasso della somma portata nel titolo stesso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)