Sez. 3, Sentenza n. 7140 del 07/05/1997 Ud. (dep. 22/07/1997) Rv. 208960 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Apparecchi dei quali è vietata la fornitura a soggetti non iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie - Punibilità dell'acquirente - Sussistenza - Ragione - Fattispecie: apparecchio radiografico.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La norma di cui all'art.9 Legge 5 febbraio 1992, n.175, secondo la lettera e la "ratio", punisce sia il venditore sia il compratore, sia il tradens" che l'"accipiens" degli apparecchi non inclusi negli elenchi ministeriali, quando essi siano forniti a soggetti non iscritti negli albi delle professioni sanitarie: altrimenti il legislatore non avrebbe usato il termine generico di "commercio" a qualsiasi titolo, che comprende sia la trasmissione che la ricezione della cosa e, d'altra parte, vietando e punendo solo la "traditio" e non anche l'"acceptio", il legislatore avrebbe parzialmente vanificato lo scopo dichiarato di reprimere l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, esonerando paradossalmente dalla sanzione penale proprio chi - ricevendo l'apparecchio senza essere abilitato ad usarlo - si rende generalmente responsabile dell'abusivo esercizio della professione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha ritenuto che bene aveva fatto, quindi, il Pretore ad affermare la penale responsabilità dell'imputato, il quale, come legale rappresentante della s.a.s. Dental Protesi, e senza essere iscritto all'albo previsto, aveva acquistato un apparecchio radiografico non compreso nei citati elenchi ministeriali).
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 175 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)