Sez. 6, Sentenza n. 30 del 10/10/1995 Ud. (dep. 04/01/1996) Rv. 203824 - 01
Sanità pubblica - In genere | Beni dei quali è vietata la fornitura e soggetti non iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie - Relativa contravvenzione - Confisca obbligatoria di detti beni - Esclusione - Conseguenze in tema di patteggiamento.
Sanità pubblica - In genere
L'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 175 vieta il commercio, a qualsiasi titolo, nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, di apparecchi e strumenti diversi nelle attrezzature di cui possono essere dotati coloro che esercitano arti ausiliarie delle professioni suddette - La contravvenzione di cui alla citata norma integra peraltro reato istantaneo e la sanzione penale non si estende alla ulteriore condotta di detenzione dei beni in questione ad opera di soggetti cui illecitamente essi siano stati trasmessi ed ai quali è comunque consentito ritrasferirli a persone abilitate ad acquistarli: conseguentemente con riguardo a tali beni non si versa in alcuno dei casi stabiliti di confisca obbligatoria per i quali occorra provvedere di ufficio anche in caso di applicazione della pena richiesta dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 175 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)