Sez. 1, Sentenza n. 5516 del 14/10/1980 (Rv. 409389 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - AGRARIO - NOZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - AGRARIO - NOZIONE.*
Ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, un reddito e qualificabile come agrario, anziche commerciale od industriale, alla stregua degli artt 30 della legge 8 giugno 1936 n 1231 e 65 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, solo quando derivi da un'attivita che, pur se non strettamente agricola, sia riconducibile all'impresa agricola secondo criteri obiettivi di normalita e nel rispetto dei limiti di potenzialita del fondo.*
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 30, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)