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Sez. 1, Sentenza n. 1833 del 22/03/1982 (Rv. 419671 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - IMPOSTA SUL REDDITO AGRARIO - IN GENERE - ATTIVITÀ ESPLICATE SU FONDO RUSTICO - PROVENTI - TASSAZIONE COME REDDITO AGRARIO E NON COME REDDITO DI RICCHEZZA MOBILE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419671-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - IMPOSTA SUL REDDITO AGRARIO - IN GENERE - ATTIVITÀ ESPLICATE SU FONDO RUSTICO - PROVENTI - TASSAZIONE COME REDDITO AGRARIO E NON COME REDDITO DI RICCHEZZA MOBILE - CONDIZIONI.*

Ai sensi e sotto il vigore dell'art. 65 del T.U. Sulle imposte dirette 29 gennaio 1958 n. 645, ai fini della tassazione dei proventi di attività esplicate su fondo rustico (così classificato catastalmente) come reddito agrario, e non come reddito di ricchezza mobile, è necessario che tali attività siano svolte dal titolare di un diritto reale sul fondo, con il contributo, da parte sua, di capitale e di lavoro direttivo, e consistano o nella coltivazione del fondo, o nella silvicultura, o nell'allevamento del bestiame, sicché è indispensabile, ai fini indicati, che tra prodotto ottenuto e sfruttamento della potenzialità del fondo esista un collegamento estrinsecantesi in un rapporto di complementarità e subordinazione con la coltivazione del fondo stesso. (V 5516/80, mass n 409389; (V 6520/79, mass n 403266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)