Sez. 2 - , Ordinanza n. 25826 del 14/10/2019 (Rv. 655463 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Ipotesi di non spettanza dell’indennizzo previste dall’art. 2 quinquies della l. n. 89 del 2001 come modificato dalla l. n. 208 del 2015 - Applicabilità ai soli giudizi introdotti dopo l’1 gennaio 2016 - Ragioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'art. 2, comma 2 - quinquies, della l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, che esclude l'indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese, trova applicazione nei soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016, per effetto dell'art. 11 disp. att. c.c., in quanto, pur realizzando la recezione di un principio costituente "diritto vivente", rientra tra le disposizioni che incidono sulla disciplina giuridica del fatto generatore del diritto all'equa riparazione, impedendo, in presenza della situazione ivi indicata, l'insorgenza stessa del diritto all'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)