Sez. 2 - , Ordinanza n. 9552 del 18/04/2018 (Rv. 648093 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Consapevolezza sopravvenuta della manifesta infondatezza della lite - Diritto all'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 - Insussistenza - Fondamento - Condizioni - Fattispecie in tema di inammissibilità dell'appello nel giudizio presupposto.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, il patema d'animo derivante dalla situazione di incertezza per l'esito della causa è da escludersi anche nell'ipotesi di "temerarietà sopravvenuta", ovvero quando la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese sia derivata, rispetto al momento di proposizione della domanda, da circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio prima che la sua durata abbia superato il termine di durata ragionevole. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'indennizzo in quanto la domanda nel giudizio presupposto era stata rigettata in primo grado - entro il termine triennale ritenuto ragionevole per legge - per infondatezza dell'azionata pretesa e l'appello era stato proposto avanzando doglianze soltanto in fatto, anziché in diritto, circostanza che aveva condotto alla dichiarazione di inammissibilità del gravame).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)