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Sez. 5 - , Sentenza n. 26279 del 20/12/2016 (Rv. 642357 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Integrazione o modificazione - Presupposti - Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642357-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il presupposto per l'integrazione o modificazione in aumento dell'avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, è costituito, ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, sicchè gli accertamenti integrativi non possono essere fondati sugli stessi elementi di fatto del precedente o dei precedenti accertamenti, e la conoscenza dei nuovi elementi deve essere avvenuta in epoca successiva a quella in cui l'accertamento originario è stato notificato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, annullando e sostituendo un altro avviso precedentemente notificato, aveva rettificato il valore di cessione di un immobile sulla base della sopravvenuta conoscenza di una perizia estimativa dello stesso, depositata in data successiva alla notifica del primo atto impositivo).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)