Sez. 1, Sentenza n. 3888 del 08/06/1988 (Rv. 459078 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - INTEGRAZIONE O MODIFICAZIONE - PER SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI - AI FINI DELL'ACCERTAMENTO ANALITICO O DI QUELLO SINTETICO - AMMISSIBILITÀ - PROVENIENZA DI TALI ELEMENTI DALL'INTERNO E NON DALL'ESTERNO DELL'UFFICIO DI ACCERTAMENTO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO - INTEGRAZIONE O MODIFICAZIONE - PER SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI - AI FINI DELL'ACCERTAMENTO ANALITICO O DI QUELLO SINTETICO - AMMISSIBILITÀ - PROVENIENZA DI TALI ELEMENTI DALL'INTERNO E NON DALL'ESTERNO DELL'UFFICIO DI ACCERTAMENTO - IRRILEVANZA.*
L'integrazione o modificazione dell'accertamento, ai sensi e nel vigore dell'art. 35 del testo unico sulle imposte dirette di cui al d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, è consentito, tanto per l'accertamento analitico, quanto per quello sintetico, ove sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, in precedenza non conosciuti e non conoscibili, mentre è irrilevante che si tratti di elementi non provenienti dall'esterno dell'ufficio che ha effettuato l'accertamento, ma dal medesimo scoperti (nella specie, sulla base dei dati offerti da dichiarazioni presentate da altri contribuenti). (V 3998/80, mass n 407905).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)