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Sez. 3, Sentenza n. 10204 del 29/11/1994 (Rv. 488908 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE | Durata della locazione concordata dagli originari contraenti - Opponibilità al terzo acquirente.
Stato
decisa il 1994-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488908-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITÀ AL TERZO ACQUIRENTE

Il terzo acquirente dell'immobile locato, nei casi in cui il contratto di locazione è a lui opponibile perché avente data certa anteriore alla alienazione della cosa locata, subentra nella medesima posizione del locatore alienante, sostituendosi a questo nel rapporto locativo, ed è, conseguentemente vincolato dal termine di durata della locazione concordato dagli originari contraenti, con la medesima decorrenza per questi applicabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)