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Sez. 3, Sentenza n. 10775 del 29/10/1993 (Rv. 484127 - 01)

Locazione - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) - Opponibilità al terzo acquirente | Accordi verbali in deroga al contenuto dell'originario contratto di data certa - Opponibilità all'acquirente - Esclusione - Conoscenza indiretta da parte dell'acquirente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484127-01

Locazione - Trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) - Opponibilità al terzo acquirente

L'acquirente di immobile locato, obbligato a rispettare la locazione stipulata dal precedente proprietario con contratto di data certa anteriore all'alienazione, ai sensi dell'art. 1599, primo comma, cod. civ., è terzo rispetto al contratto e pertanto, non gli sono opponibili gli accordi verbali in deroga al contenuto dell'originario contratto di data certa, che non risultino anche essi da scrittura di data certa, non avendo rilevanza la eventuale indiretta conoscenza, da parte dell'acquirente, di siffatte deroghe sprovviste di prova legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)