Sez. 1, Sentenza n. 4228 del 07/05/1996 (Rv. 497437 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE DI NOTIFICAZIONE | Decadenza dell'amministrazione dal diritto di procedere all'accertamento - Rinnovazione dell'avviso di accertamento - Possibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE DI NOTIFICAZIONE
In tema di contenzioso tributario, la Commissione Tributaria di primo grado non può disporre la rinnovazione, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, dell'avviso di accertamento di maggior valore, in base al quale è stato emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta dovuta impugnato, dopo che l'ufficio è ormai decaduto dal diritto di procedere al predetto accertamento, atteso che un fatto processuale, qual'è la rinnovazione ai sensi dell'art. 21, non può ridare vita ad un potere sostanziale, qual'è quello di procedere all'accertamento di maggior valore, allorché esso è ormai consumato per scadenza del tempo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)