Sez. 1, Sentenza n. 1297 del 09/12/1970 Ud. (dep. 05/03/1971) Rv. 116987 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA - LIMITE ALLA DIMINUZIONE DI PENA PREVISTO DALL'ART 5 LEGGE N 895 DEL 1967 - RIGUARDA SOLO L'ATTENUANTE SPECIALE DELLA 'LIEVE ENTITA DEL FATTÃ’.*
ARMI - ARMI DA GUERRA - LIMITE ALLA DIMINUZIONE DI PENA PREVISTO DALL'ART 5 LEGGE N 895 DEL 1967 - RIGUARDA SOLO L'ATTENUANTE SPECIALE DELLA 'LIEVE ENTITA DEL FATTÃ’.*
Nell'art 5 della legge 2 ottobre 1967, n 895, il legislatore non ha fatto riferimento ad altre attenuanti oltre quella ivi prevista, avendo inteso porre un limite unicamente alla riduzione della pena detentiva operabile per la lieve entita del fatto. Pertanto, ove la riduzione fino ai due terzi, prevista dalla norma, dovesse portare ad una misura della pena inferiore ai sei mesi, il giudice dovrebbe risalire a tale misura, non essendogli tuttavia vietate ulteriori riduzioni per il concorso di eventuali altre attenuanti.*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)