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Sez. 1, Sentenza n. 5221 del 13/12/1982 Ud. (dep. 06/06/1983) Rv. 159362 - 01

ARMI - IN GENERE - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - LIMITE ALLA DIMINUZIONE DI PENA - CONCORSO DI ALTRE CIRCOSTANZE ATTENUANTI - OPERATIVITÀ DEL LIMITE PER EFFETTO DELLA SOLA ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - OBBLIGO DI RISALIRE ALLA MISURA DELLA PENA DI SEI MESI PER OPERARE LA RIDUZIONE PER LE ALTRE CIRCOSTANZE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159362-01

ARMI - IN GENERE - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - LIMITE ALLA DIMINUZIONE DI PENA - CONCORSO DI ALTRE CIRCOSTANZE ATTENUANTI - OPERATIVITÀ DEL LIMITE PER EFFETTO DELLA SOLA ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - OBBLIGO DI RISALIRE ALLA MISURA DELLA PENA DI SEI MESI PER OPERARE LA RIDUZIONE PER LE ALTRE CIRCOSTANZE - SUSSISTENZA.*

La disposizione contenuta nell'art. 5 della legge n. 895 del 1967 sul controllo delle armi secondo cui, pur nella ritenuta sussistenza dell'attenuante speciale della lieve entità del fatto prevista da detto articolo, la pena non può essere inferiore a sei mesi, non si riferisce ad altre attenuanti, avendo inteso porre un limite unicamente alla riduzione della pena detentiva operabile per effetto della circostanza suddetta. Ove però la riduzione fino a due terzi, ivi prevista, dovesse portare ad una misura della pena inferiore a sei mesi, il giudice deve risalire a tale misura, senza tuttavia che gli sia vietato operare una ulteriore riduzione per il concorso di altre eventuali attenuanti. (Conf mass n 123142; (Conf mass n 116987).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)