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Sez. 3, Sentenza n. 17708 del 19/07/2013 (Rv. 628940 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda dell'attore in conseguenza di eccezione o domanda del convenuto - Termine per la proposizione - Udienza ex art. 183 cod. proc. civ. - Necessità - Nelle successive memorie - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628940-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

L'art. 183 cod. proc. civ. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel testo successivo) consente all'attore di proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto soltanto nell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, con le memorie previste dalla medesima norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)